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Miscellanea
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
Legge 29 giugno 1951, n. 489
- Aggiornato al
- 13 novembre 1957
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo…
- Art. 2Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennita' di missione spetta nelle…
- Art. 3Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie…
- Art. 4Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione…
- Art. 5Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a…
- Art. 6Il personale autorizzato a risiedere in localita' diversa da quella ove e' la sede…
- Art. 7Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non…
- Art. 8Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che…
- Art. 9Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese…
- Art. 10In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri…
- Art. 11La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti…
- Art. 12Tutte le indennita' gia' commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione…
- Art. 13Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, e' corrisposto al…
- Art. 14Al personale trasferito spetta una indennita' di prima sistemazione nella misura: di lire…
- Art. 15Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare l'abitazione…
- Art. 16Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in…
- Art. 17Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il…
- Art. 18L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno…
- Art. 19Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di…
- Art. 20Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e…
- Art. 21La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.
