Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Al personale che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfetaria di cui al precedente comma secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi. Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art1 · fonte del testo

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