Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attivita' di servizio spettano le indennita' e i rimborsi di cui al precedente art. 13 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti. Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennita' e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto e' ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art17 · fonte del testo

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