Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali. Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art19 · fonte del testo

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