Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle dodici ore.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art7 · fonte del testo

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