Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1984 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.

[2]Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

[3]Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.

[4]Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

[5]Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.

[6]Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, e' punito con la multa da lire 300 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Testo in vigore dal 10 maggio 1984 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art32 · fonte del testo

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