Art. 2 — Entità della somma dovuta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 1 luglio 1998. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata:
tolto: a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
tolto: b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
tolto: c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
tolto: d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
tolto: e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
tolto: f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-quinquies, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-ter, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera m).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-12-28;561~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.