Art. 1 — Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

  • a)articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
  • b)articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
  • c)articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
  • d)articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
  • e)articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
  • f)articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
  • g)articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
  • h)articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753, in materia di trasporti ferroviari;
  • i)articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
  • l)articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;
  • m)(( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1999, n. 205

2

La L. 25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Testo vigente dal 13 luglio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 254/1995

    Parametro
    16 giugno 1995

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel regno), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con l'ordin…

    Art. 3 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 388 c.p. · Art. 1 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1998 al 13 luglio 1999. 2 parole tolte, 312 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATOaggiunto: Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

aggiunto: a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

aggiunto: b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

aggiunto: c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;

aggiunto: d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

aggiunto: e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

aggiunto: f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

aggiunto: g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753, in materia di trasporti ferroviari;

aggiunto: i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;

aggiunto: l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

aggiunto: m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58aggiunto: , COME MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1999, n. 205

    La L. 25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;561~art1 · fonte del testo

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