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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 44, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2. 3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026
