Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dei crediti assegnati (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025
