Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]e diritti per atti giudiziari (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l'agente della riscossione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'agente della riscossione non puabbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
