Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' del sostituto di imposta (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
