Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' solidale per l'imposta sui redditi (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di pi soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. 2. La solidarieta' di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a pisoggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
