Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
d'ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. 2. ((La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.)) 3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
