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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo. 2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota. 3. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, le persone indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026
