Art. 67 — Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

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L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo in vigore dal 26 aprile 2001 al 25 giugno 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/2012

    Illegittimità dichiarata
    22 novembre 2012

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 Cost. Infatti, la suddetta norma disciplina le modalità di erogazione della indennità di maternità, in caso di adozione o di affidamento (preadottivo) nazionale e internazionale, con riguardo alla categoria delle lavoratrici autonome ed imprenditrici agricole. Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo si tratta, invece, di una lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rientrante nella previsione della specifica normativa stabilita dall'art. 64 del citato decreto legislativo, disposizione destinata, per l'appunto, a regolare la posizione delle lavoratrici iscritte alla detta gestione separata. Pertanto, il rimettente non deve fare applicazione del censurato art. 67, comma 2, in ordine al quale, del resto, non si rinviene nell'ordinanza una specifica motivazione diretta a spiegare le ragioni della sua evocazione.

    Art. 64 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 67 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art67 · fonte del testo

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