[1]Determinazione della potenza ai fini fiscali

[2]Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7.

[3]La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:

  • 1)Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi

[4]CV = 0,08782 n V°0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3. 10 Nei motori a ciclo Otto la formula si intendera' che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili.

  • 2)Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4.
  • 3)Per i motori a vapore a doppio effetto:
  • a)se a semplice espansione:

[5]CV = 2 n P D² C N in cui: n = numero dei cilindri; P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumera' P=50; D = diametro dello stantuffo in metri; C = corsa dello stantuffo in metri; N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocita' di regime. Come semplice indicazione puo' ritenersi che vari da 250 a 300. Per i motori a semplice effetto, la potenza e' meta' di quella risultante dalla formula;

  • b)se a duplice espansione:

[6]CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N in cui: n1= numero dei cilindri ad alta pressione; p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²; D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; n = numero dei cilindri a bussa pressione; d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; P C N - come alla lettera a). Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applichera' la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sara' la somma delle potenze dei singoli cilindri.

  • 4)Per i motori elettrici con eccitazione in serie:

[7]CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore)

[8]in cui:

[9]V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori; A = intensita' di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocita' di regime. Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potra' usare la formula:

[10]CV = 3,5 / 1000 X n S in cui: numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse; S = area in dm² della faccia di una piastra.

  • 5)Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvedera' mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati. Per potenza sara' ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".

Testo vigente dal 8 dicembre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 333/2008

    Questione inammissibile
    1 agosto 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme, una delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 333/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto di descrivere la fattispecie e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente la insuscettibilità di sindacato costituzionale su una norma contenuta in un provvedimento non avente forza di legge.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1953 al 8 dicembre 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art3 · fonte del testo

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