[1]Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli

[2]Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9.

[3]La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:

  • a)per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto;
  • b)per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
  • c)per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
  • d)per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.11a 11b
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981

11a

Il Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981 (in G.U. 12/01/1981, n. 10) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1981, e' prorogato al 20 gennaio 1981".

Decreto 2 gennaio 1982

11b

Il Decreto 2 gennaio 1982 (in G.U. 5/1/1982, n. 3) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di dieci giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1982 e' prorogato al 20 gennaio 1982".

Testo vigente dal 20 gennaio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 451/2007

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 2007

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che «rientrano nella classificazione prevista nell'allega…

    Art. 119 cost. · Art. 5 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 333/2008

    Questione inammissibile
    1 agosto 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme, una delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 333/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata, i…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1981 al 20 gennaio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 2 gennaio 1982

    Il Decreto 2 gennaio 1982 (in G.U. 5/1/1982, n. 3) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di dieci giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1982 e' prorogato al 20 gennaio 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art5 · fonte del testo

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