Art. 259 — Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

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Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. ((1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio)) L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali per l'approvazione. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

Testo in vigore dal 8 giugno 2013 al 6 maggio 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/2026

    Questione infondata
    19 febbraio 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza ed erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali prevedono, per gli enti deficitari o dissestati, rispettivamente: a) un termine perentorio entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; b) un termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale. Rispetto alla sent. n. 91/2025, pubblicata in data successiva al deposito dell’ordinanza sottoposta all’odierno giudizio, che ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate questioni identiche a quelle qui sollevate, non sono emersi argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. Vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni aventi a oggetto l’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, poiché tale disposizione non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza indicata. Sono altresì inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni riguardanti l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali in quanto l’intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (ex art. 262, comma 1, t.u. enti locali), indicando come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l’approvazione del bilancio di previsione, l’assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t.u. enti locali).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/2025

    Questione infondata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, t.u. enti locali. Quanto all’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, tale disposizione – che riguarda l’ipotesi in cui il Ministero dell’interno, in caso di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l’ente locale a presentare, entro l’ulteriore termine perentorio di 45 giorni, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l’adozione di un parere favorevole da parte della Commissione per la finanza degli enti locali – non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza ora indicata. Quanto all’art. 259, comma 1, t.u. enti locali, il rimettente motiva l’intera ordinanza con riferimento a diversa norma (contenuta nell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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  6. 24 dicembre 2019 — 17 marzo 2020per 3 mesi
  7. 18 giugno 2019 — 24 dicembre 2019per 6 mesi
  8. 20 novembre 2018 — 18 giugno 2019per 7 mesi
  9. 1 gennaio 2018 — 20 novembre 2018per 11 mesi
  10. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  11. 21 agosto 2016 — 24 giugno 2017per 10 mesi
  12. 15 agosto 2015 — 21 agosto 2016per un anno
  13. 6 maggio 2014 — 15 agosto 2015per un anno
  14. 8 giugno 2013 — 6 maggio 2014per 11 mesi
  15. 8 dicembre 2012 — 8 giugno 2013per 6 mesi
  16. 28 settembre 2000 — 8 dicembre 2012testo originarioper 12 anni

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2012 al 8 giugno 2013. 66 parole aggiunte.

Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. aggiunto: 1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art259 · fonte del testo

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