Art. 222 — Anticipazioni di tesoreria

Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 76 83 84 87 91 97 100 109 117 136 Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. 65 66 74

Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64

65

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi".

D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85

66

Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.".

D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5

74

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi."

D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

76

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014".

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

84

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".

87

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016".

91

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".

97

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

100

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 906) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

109

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".

117

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 555 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 11-bis) che "Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019".

L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

136

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

Testo vigente dal 29 dicembre 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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2000oggi
  1. 29 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 2 marzo 2021 — 29 dicembre 2022per un anno
  3. 1 gennaio 2020 — 2 marzo 2021per un anno
  4. 30 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 6 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 30 giugno 2019per 6 mesi
  6. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  7. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  10. 12 settembre 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  11. 30 marzo 2014 — 12 settembre 2014per 6 mesi
  12. 30 gennaio 2014 — 30 marzo 2014per un mese
  13. 20 luglio 2013 — 30 gennaio 2014per 6 mesi
  14. 8 giugno 2013 — 20 luglio 2013per un mese
  15. 8 dicembre 2012 — 8 giugno 2013per 6 mesi
  16. 28 settembre 2000 — 8 dicembre 2012testo originarioper 12 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2021 al 29 dicembre 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222 · fonte del testo

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