Art. 261 — Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. 112 In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gia' trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, puo' essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

112

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020".

Testo vigente dal 17 marzo 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/2026

    Questione infondata
    19 febbraio 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza ed erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali prevedono, per gli enti deficitari o dissestati, rispettivamente: a) un termine perentorio entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; b) un termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale. Rispetto alla sent. n. 91/2025, pubblicata in data successiva al deposito dell’ordinanza sottoposta all’odierno giudizio, che ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate questioni identiche a quelle qui sollevate, non sono emersi argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. Vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni aventi a oggetto l’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, poiché tale disposizione non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza indicata. Sono altresì inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni riguardanti l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali in quanto l’intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (ex art. 262, comma 1, t.u. enti locali), indicando come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l’approvazione del bilancio di previsione, l’assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t.u. enti locali).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/2025

    Questione infondata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, t.u. enti locali. Quanto all’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, tale disposizione – che riguarda l’ipotesi in cui il Ministero dell’interno, in caso di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l’ente locale a presentare, entro l’ulteriore termine perentorio di 45 giorni, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l’adozione di un parere favorevole da parte della Commissione per la finanza degli enti locali – non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza ora indicata. Quanto all’art. 259, comma 1, t.u. enti locali, il rimettente motiva l’intera ordinanza con riferimento a diversa norma (contenuta nell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 17 marzo 2020. 2 parole tolte.

… il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo. tolto: 4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gia' trasmessa … amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'enteaggiunto: . Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18

    Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art261 · fonte del testo

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