Art. 262 — Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a). Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/2026

    Questione infondata
    19 febbraio 2026

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, il quale prevede che l’inosservanza dei termini perentori indicati – ossia quelli entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale – integra l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 141, comma 1, t.u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché alla lett. c) (scioglimento per mancata approvazione del bilancio). La scelta di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla indicata lett. a) non è irragionevole, in considerazione del fatto che la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. D’altra parte, l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali prevede, per l’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilità necessariamente vincolata nei tempi per evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alle finanze dell’ente. Parimenti non sussiste disparità di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t.u. enti locali) perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è violato il principio del buon andamento della PA, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive. La norma censurata rappresenta infatti la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente locale dissestato. In tale contesto, il frammento normativo censurato risulta preordinato ad assicurare la tutela dell’equilibrio delle finanze pubbliche complessive. Neppure è leso il diritto di elettorato passivo, in quanto il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo risiede nell’assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. Va pertanto ribadito che l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare. (Precedenti: S. 91/2025 - mass. 46836; S. 18/2019 - mass. 43528; S. 18/2019).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

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  • Sentenza n. 91/2025

    Questione infondata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, che prevede che l’inosservanza dei termini perentori per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato comporta, ex art. 141, comma 1, lett. a), t.u. enti locali, lo scioglimento dell’ente per atti contrari a Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico, anziché dell’art. 141, comma 1, lett. c), t.u. enti locali, che disciplina lo scioglimento per mancata approvazione del bilancio, con la conseguenza che l’ente in dissesto è sciolto se non presenta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. La scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 141 t.u. enti locali non è irragionevole. Anzitutto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali, parte della finanza pubblica allargata, il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. Inoltre l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali fornisce, all’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio, cosicché la scelta di prevedere un suo inevitabile scioglimento laddove non venga rispettato il termine perentorio censurato, non appare di per sé irrazionale. Neppure sussiste disparità di trattamento tra il caso censurato e quello della mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche, perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in carica in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività amministrata un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive: l’autonomia degli enti territoriali trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi costituzionali riconducibili ai parametri di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., norme funzionali anche all’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Quanto al principio del mandato elettorale riconosciuto dall’art. 51 Cost., va considerato che il bilancio è un “bene pubblico”, alla cui mancata approvazione l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, perché assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. L’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. (Precedenti: S. 184/2022 - mass. 46643; S. 246/2021 - mass. 44426; S. 80/2021 - mass. 43795; S. 34/2021 - mass. 43586; S. 115/2020 - mass. 43528; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 228/2017 - mass. 42086; S. 184/2016 - mass. 38970).

    Art. 259 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 261 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art262 · fonte del testo

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