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Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 91 Il Documento unico di programmazione e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

  • a)della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
  • b)della contabilita' economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle societa' controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 84
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 dicembre 2008

38

Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2009".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

63

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

66

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

74

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto".

D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68

78

Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014".

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

84

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

L. 11 dicembre 2016, n. 232

91

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 marzo 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 2000

2000oggi
  1. 1 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 22 settembre 2022 — 1 gennaio 2026per 3 anni
  3. 1 marzo 2022 — 22 settembre 2022per 7 mesi
  4. 30 aprile 2020 — 1 marzo 2022per un anno
  5. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  6. 1 marzo 2017 — 17 marzo 2020per 3 anni
  7. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  8. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2017per 2 anni
  9. 12 settembre 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  10. 6 maggio 2014 — 12 settembre 2014per 4 mesi
  11. 30 ottobre 2013 — 6 maggio 2014per 6 mesi
  12. 8 giugno 2013 — 30 ottobre 2013per 5 mesi
  13. 1 gennaio 2013 — 8 giugno 2013per 5 mesi
  14. 20 gennaio 2009 — 1 gennaio 2013per 4 anni
  15. 7 dicembre 2008 — 20 gennaio 2009per un mese
  16. 28 settembre 2000 — 7 dicembre 2008testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 2016, n. 232

    La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151 · fonte del testo

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