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Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 38 63 66 Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 dicembre 2008

38

Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2009".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

63

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

66

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Testo in vigore dal 8 giugno 2013 al 30 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 2000

2000oggi
  1. 1 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 22 settembre 2022 — 1 gennaio 2026per 3 anni
  3. 1 marzo 2022 — 22 settembre 2022per 7 mesi
  4. 30 aprile 2020 — 1 marzo 2022per un anno
  5. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  6. 1 marzo 2017 — 17 marzo 2020per 3 anni
  7. 1 gennaio 2017 — 1 marzo 2017per un mese
  8. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2017per 2 anni
  9. 12 settembre 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  10. 6 maggio 2014 — 12 settembre 2014per 4 mesi
  11. 30 ottobre 2013 — 6 maggio 2014per 6 mesi
  12. 8 giugno 2013 — 30 ottobre 2013per 5 mesi
  13. 1 gennaio 2013 — 8 giugno 2013per 5 mesi
  14. 20 gennaio 2009 — 1 gennaio 2013per 4 anni
  15. 7 dicembre 2008 — 20 gennaio 2009per un mese
  16. 28 settembre 2000 — 7 dicembre 2008testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 8 giugno 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151 · fonte del testo

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