Art. 193 — Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico ((, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)). 83 Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente:))

  • a)((le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  • b)i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  • c)le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 58 65 71 83 ((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.)) 83 La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

58

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 novembre 2012".

65

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

71

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014

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Che cosa è cambiato dal 12 settembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 12 settembre 2014. 66 parole tolte, 124 parole aggiunte in 4 capoversi.

… per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unicotolto: .aggiunto: , con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il tolto: 30 settembre aggiunto: 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera tolto: ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' aggiunto: a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativotolto: , adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, aggiunto: ad adottare, contestualmente:

aggiunto: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di tolto: amministrazione o di gestione aggiunto: gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenzaaggiunto: , di cassa ovvero della gestione dei residuitolto: , adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggioaggiunto: ;

aggiunto: b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

aggiunto: c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. aggiunto: 3. Ai fini del comma 2aggiunto: , fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi aggiunto: le possibili economie di spesa e tutte le entrate tolto: e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle tolto: aventi specifica destinazione per legge aggiunto: con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili aggiunto: e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. aggiunto: Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

    Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193 · fonte del testo

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