[1](Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608)).

[3]La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

[4]Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

[5]La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori.

[6]Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1972

    Questione infondata
    24 luglio 1972

    È razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalità scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perché in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare l'attività sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoché il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.

    Art. 113 cost. · Art. 68 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 70 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 73 Testo unico sull'istruzione superiore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 15 novembre 1994. 9 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le Commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art73 · fonte del testo

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