[1](Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608)).
[3]La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
[4]Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.
[5]La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori.
[6]Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.
Testo vigente dal 15 novembre 1994
