[1](Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri. La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso. Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia. Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso. Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso. I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1972

    Questione infondata
    24 luglio 1972

    È razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalità scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perché in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare l'attività sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoché il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.

    Art. 113 cost. · Art. 68 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 70 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 73 Testo unico sull'istruzione superiore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art70 · fonte del testo

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