[1](Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]((Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile)).

Testo vigente dal 31 luglio 1949

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 31 luglio 1949. 55 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: Nessunaggiunto: Quando un posto di ruolo tolto: puo' essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Trascorso tale periodo senza che le Facolta' o le Scuole abbiano provveduto, aggiunto: sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, tolto: udito il Consiglio superiore aggiunto: uditi, per la designazione della cattedra da tolto: coprirsi, procede alla nomina del titolare, sulla proposta di una Commissione nominata e composta secondo l'art. 70 aggiunto: coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art67 · fonte del testo

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