[1](Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Universita' o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario. Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art200 · fonte del testo

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