[1](Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A, e' composto:

  • a)del rettore o direttore che lo presiede;
  • b)di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facolta', i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso;
  • c)di due rappresentanti del Governo: uno e' l'intendente di finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverra' il vice-intendente;
  • d)del direttore amministrativo. Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto. Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Universita' o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante. Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre. I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari