Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione. Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi e' necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione. I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art53 · fonte del testo

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