[1](Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, comma ultimo, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11, Legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina e' assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma e' assegnata la dotazione annua di L. 72.600. Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216. Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici. I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 283/1990

    Questione infondata
    14 giugno 1990

    L'obbligo statale di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e grado non esclude che - secondo un orientamento legislativo non infrequente - gli enti locali siano chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli istituti di istruzione anche universitaria siti nel loro territorio, vieppiù tenuto conto che, per il carattere prevalentemente "derivato" della finanza locale, è lo Stato che provvede alla copertura finanziaria delle spese facenti carico ai Comuni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 217, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e 17, r.d. 27 ottobre 1935 n. 2153, concernente l'obbligo del Comune di Roma di fornire i locali occorrenti alla facoltà di Magistero). - S. n. 150/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art217 · fonte del testo

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