[1](Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

[2]Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina; 2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente:

  • a)per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale;
  • b)per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina. Il requisito di cui al numero 3 sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguite uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art181 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari