[1](Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

[2]Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio; 2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti - direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati, anche del titolo accademico. Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovra' essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al numero 2° del presente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/1988

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1988

    Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art182 · fonte del testo

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