[1]Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati e corrispondere mensilmente alla cooperativa il quattro per conto della quota stessa per costituire un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidita': i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese generali.

[2]Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 68, le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato, il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun assegnatario.

[3]Le somme disponibili sul fondo del 2,50 per cento, istituito con l'art. 4, comma primo, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 e che con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate al nuovo fondo del quattro per cento ed accreditate ai singoli conti individuali in proporzione delle quote di ammortamento di ciascun assegnatario.

[4]Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al fondo 1,50 per cento istituito col predetto decreto e le somme disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi su tali somme sono effettuati su ordine del presidente della cooperativa e sotto la sua personale responsabilita'. 10 15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174

10

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota stabilita dagli articoli 67 e 68 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' elevata alla misura annua dell' 1% calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi o dai contratti di mutuo edilizio individuale pur quelle cooperative che li abbiano stipulati".

15

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 come modificato dalla L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1 gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvissorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo. Per le costruzioni ultimate dal 1 gennaio 1948 la quota stessa e' stabilita nella misura annua del 0,20 per cento".

Testo vigente dal 30 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1947 al 30 marzo 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 come modificato dalla L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1 gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvissorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo. Per le costruzioni ultimate dal 1 gennaio 1948 la quota stessa e' stabilita nella misura annua del 0,20 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art67 · fonte del testo

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