[1]Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, e' notificata al socio nonche' alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

[2]Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiara senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordina il rilascio dell'immobile.

[3]Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso.

[4]In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio ed il titolo dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

[5]Il socio, ad evitare la dichiarazione di decadenza, puo' ottenere che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minore numero di vani. La domanda e' rivolta al Ministero dei lavori pubblici il quale potra' accoglierla ove la richiesta suddivisione non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio nella sua primitiva consistenza.

[6]Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

[7]Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sui mobili, di cui agli articoli 1957 e 1958, n. 3, si applicano per i crediti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari di alloggi delle mutuatarie cooperative edilizie.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art66 · fonte del testo

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