[1]Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art. 111, debbono essere destinati per una meta' della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali.

[2]Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art112 · fonte del testo

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