Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

[1]I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente.

[2]La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, puo' consentire che il riscatto come previsto dal precedente comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalita' da essa fissate, purche' la prima rata non minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti.

[3]Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi o prestiti e' tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3°.

Testo in vigore dal 5 agosto 1938 al 1 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art141 · fonte del testo

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