[1]Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprieta' dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformita' delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del Direttore generale o di un suo delegato, osservando le seguenti condizioni:

  • a)che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato;
  • b)che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al valore suddetto;
  • c)che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui gia' concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica.

[2]La cooperativa assegna al socio un congruo termine per la stipulazione del contratto di mutuo, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo ricorso alla Commissione di vigilanza entro giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza, che la cooperativa dovra' fare al socio mediante lettera raccomandata.

[3]La cooperativa procedera' a norma di legge alla assegnazione dell'alloggio resosi disponibile, dopo che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, salvo in ogni caso diritti e ragioni contro il socio inadempiente.

[4]Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinera' il miglior modo di utilizzazione di quegli alloggi che per qualsiasi motivo non abbiano potuto essere assegnati a norma di legge. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1969, n. 1073

32

La L. 29 dicembre 1969, n. 1073 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni".

Testo vigente dal 8 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 8 febbraio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1969, n. 1073

    La L. 29 dicembre 1969, n. 1073 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art139 · fonte del testo

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