[1]Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facolta' di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facolta' puo' essergli accordata dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza ai sensi dell'art. 141 purche' la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite.

[2]In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni a decorrere dal 3 febbraio 1934, gli atti di alienazione devono essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici che potra' opporsi ove ve ne sia motivo.

[3]Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, l'atto di alienazione si intendera' approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverra' eseguibile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art231 · fonte del testo

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