[1]Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, e' tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonche' il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risultera' fra lo speso ed il migliorato.

[2]L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

33

La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 maggio 1974, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/05/1974, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che e' "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati".

Testo vigente dal 23 maggio 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 142/1974

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 109, ultimo comma, del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 nella parte in cui dispone che è "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento delle somme da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati, giacché, per effetto di tale insindacabilità, viene ad essere esclusa ogni possibilità di controllo di merito da parte del giudice, non gli viene cioè in alcun modo consentito di vagliare criticamente e di discostarsi dall'accertamento cui è pervenuto il collaudatore o il funzionario del Genio civile con la conseguenza che, proprio sul punto fondamentale della causa (in cui vengono in discussione diritti soggettivi delle parti aventi specificamente ad oggetto la determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario dell'alloggio per acquisto del terreno, costo dei lavori e miglioramenti eseguiti) la decisione del giudizio viene ad essere sottratta al giudice e rimessa alla valutazione dell'organo amministrativo.

    Art. 109 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1938 al 23 maggio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 maggio 1974, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/05/1974, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che e' "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art109 · fonte del testo

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