Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo

comma, del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il

6 marzo 1972 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, iscritta al n. 382 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21 del 24 gennaio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Ciolfi Manfredo e di Molinaro

Torquato;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Antonio Ciampi, per il Ciolfi, e l'avv. Filippo

Lubrano, per il Molinaro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 6 marzo 1972, emessa nel procedimento civile

vertente tra Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, il tribunale di Roma

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. delle

disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. 28

aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui detta norma rimette "al

giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un

funzionario del Genio civile" l'accertamento della somma da rimborsarsi

dal subentrante ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo

per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.

Ad avviso del tribunale la norma denunciata lederebbe il diritto

del cittadino alla tutela giurisdizionale sotto un duplice profilo. In

primo luogo perché, affidando ad un organo amministrativo un

accertamento le cui risultanze non possono essere sindacate nel merito

e sono pertanto vincolanti, verrebbe a limitare la libertà di

apprezzamento del giudice nella controversia a lui sottoposta,

sottraendogli in sostanza il potere di decisione della causa.

In secondo luogo la norma contrasterebbe col fondamentale principio

del contraddittorio sia perché essa non prescrive che le parti debbano

essere previamente avvertite dell'accertamento, sia perché, nel corso

del giudizio, nessuna possibilità è riconosciuta alle parti di

discutere sulla realtà della situazione accertata dal momento che

l'accertamento viene spesso concluso prima che l'azione giudiziale sia

stata promossa e le sue risultanze sono vincolanti.

Conclude, pertanto, l'ordinanza per la non manifesta infondatezza

della sollevata eccezione d'incostituzionalità ricordando la pronuncia

emessa dalla Corte in una analoga situazione (sent. n. 70 del 1961).

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il Molinaro

Torquato, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, e il

Ciolfi Manfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciampi.

2. - Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 13 gennaio 1973,

la difesa del Molinaro, dopo aver ricordato che secondo la

giurisprudenza della Corte il principio dell'art. 24 Cost. non esige

che a tutte le posizioni giuridiche soggettive dev'essere riconosciuta

la stessa possibilità di tutela e che il legislatore ordinario ben

può, in particolari fattispecie, prevedere un diverso sistema di

tutela, sostiene che l'art. 109 del r.d. n. 1165 del 1938, proprio in

considerazione di un particolare tipo di contestazione, ha rimesso gli

accertamenti in esame al collaudatore o a un funzionario del Genio

civile.

L'intervento di questo soggetto - ritenuto particolarmente idoneo

dal legislatore, in relazione alla sua specifica competenza e

posizione, ad effettuare le valutazioni di spese e di miglioramenti

eseguiti in un appartamento cooperativo - non esclude la tutela

giurisdizionale, né pone nel nulla i poteri del giudice, dato che

questi, anche se non può sindacare nel merito la valutazione compiuta,

può sempre determinare l'eventuale esistenza di difetti o di errori

nell'accertamento dei dati e considerare eventuali contraddizioni o

incongruenze del giudizio di valutazione sì da assicurare un effettivo

controllo della determinazione emessa in via amministrativa.

Del pari, ad avviso della difesa, la norma denunciata non

violerebbe la garanzia del contraddittorio essendo questa in modo

soddisfacente assicurata nella fase che si svolge dinanzi al giudice

nella quale, appunto, è dato accertare se il collaudatore abbia

considerato tutti i dati rilevanti per una esatta valutazione delle

spese e miglioramenti.

Priva di valore, infine, sarebbe la precedente statuizione della

Corte richiamata dal tribunale poiché nel caso che ha dato luogo alla

sentenza n. 70 del 1961 la tutela del diritto soggettivo era

assolutamente esclusa in sede di giudizio, dipendendo il riconoscimento

o meno del diritto dall'apprezzamento di merito ed insindacabile

dell'organo amministrativo. Nella presente fattispecie, invece, non ci

si trova di fronte ad una valutazione esclusivamente di merito, bensì

ad una valutazione in parte di accertamento e in parte di

discrezionalità tecnica, profili questi che possono essere utilmente

censurati con l'esercizio di un potere di sindacato di legittimità.

3. - Nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria il 13

febbraio 1973 la difesa del Ciolfi sostiene, invece, che la norma

impugnata è in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

L'accertamento compiuto dal collaudatore o dal funzionario del Genio

civile, essendo discretivo ed insindacabile, precluderebbe al giudice

di esprimere il proprio apprezzamento sul punto principale della

controversia, ossia sull'ammontare delle spese sostenute per le

migliorie apportate all'alloggio.

La norma, inoltre, non consentendo alle parti interessate la

possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quali la

nomina di consulenti di parte e la possibilità di assistere insieme ai

consulenti agli accertamenti peritali che svolge l'organo

amministrativo, non assicurerebbe la garanzia del contraddittorio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma ha

denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo comma,

del t.u. sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28

aprile 1938, n. 1165, il quale rimette "al giudizio discretivo ed

insindacabile del collaudatore ovvero del funzionario da nominarsi dal

Ministro per i lavori pubblici l'accertamento della somma da

rimborsarsi" da colui che subentra ad un precedente assegnatario di

alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo

effettuati.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata è in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione in quanto lesiva sia del potere di

decisione del giudice, cui sarebbe precluso ogni sindacato di merito

sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle

normali indagini processuali, sia della tutela giurisdizionale delle

parti.

2. - La norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte

in cui definisce "insindacabile" l'accertamento rimesso all'organo

amministrativo.

È evidente, infatti, che per effetto di tale insindacabilità

viene ad essere esclusa ogni possibilità di controllo di merito da

parte del giudice e conseguentemente ogni suo potere di decisione sullo

specifico oggetto della causa che nella specie verte unicamente sulla

determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario

dell'alloggio cooperativo per acquisto del terreno, costo dei lavori e

miglioramenti in proprio eseguiti.

Si verifica in altri termini che sul punto fondamentale della

controversia, in cui vengono in discussione diritti soggettivi delle

parti, la definizione del giudizio viene a dipendere dalla valutazione

dell'organo amministrativo, non essendo in alcun modo consentito al

giudice di vagliare criticamente e discostarsi dal risultato

dell'accertamento cui è pervenuto il collaudatore o il funzionario del

Genio civile.

Né vale in contrario obbiettare che all'organo giudicante rimane

pur sempre un controllo di legittimità sull'operato dell'organo

dell'amministrazione attiva, giacché la tutela giurisdizionale delle

parti, nelle controversie di cui trattasi, può essere realizzata solo

riconoscendo al giudice la piena sindacabilità delle determinazioni

del tecnico dell'amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 109, ultimo

comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed

economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in

cui dispone che è "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore

ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma

da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di

alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo

effettuati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari