Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e

civili dello Stato) e dell'art. 83 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Porri Felice Maria, iscritta al n. 371 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 (pervenuta il 5 luglio

1988) la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni

civili), sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 11

della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni

ordinarie e civili dello Stato) e 83 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., "in quanto non prevedono il

diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e

conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto alla

riversibilità dell'indennità una tantum ordinaria".

In punto di fatto, si desume che con il decreto impugnato è stato

negato il diritto ad indennità una tantum ordinaria (in luogo di

pensione) in favore della ricorrente nella qualità di madre di

Bonalumi Manilia (insegnante elementare, deceduta dopo aver maturato

un servizio di anni 14, mesi 7 e gg. 26), in quanto l'art. 11 della

legge n. 46 del 1958 non prevede gli ascendenti quali soggetti del

detto diritto.

Il Collegio a quo dubita della legittimità costituzionale delle

disposizioni della legge n. 46 del 1958, nonché di quelle del T.U.

n. 1092/1973, che non prevedono il diritto di cui trattasi in favore

dei genitori (per i quali è possibile il solo riconoscimento della

pensione, in presenza delle condizioni di legge).

Il limitare il diritto all'indennità una tantum soltanto alla

vedova e agli orfani minori sembrerebbe configurare - si osserva una

irrazionale ed arbitraria discriminazione nei confronti dei genitori,

una volta che questi, in presenza delle condizioni soggettive, sono

stati equiparati per la pensione al coniuge e ai figli minori

superstiti.

Nell'ambito della legislazione pensionistica e in attuazione

dell'art. 36 della Costituzione (tenendo conto dell'inquadramento del

trattamento di quiescenza come "retribuzione differita"), non sarebbe

razionale la disposizione che limita il trattamento stesso alla

pensione, escludendo quella che altro non è che una diversa forma di

liquidazione.

In conclusione, la normativa viene censurata "in relazione agli

artt. 3 (per disparità di trattamento con la vedova e gli orfani

minori) e 36 della Costituzione (perché una volta che il legislatore

abbia riconosciuto che - a certe condizioni - i genitori fanno parte

della famiglia del lavoratore al fine di assicurare loro i mezzi di

sussistenza attraverso la retribuzione dello stesso... appare

arbitrario e irrazionale escluderne alcuni per determinare categorie

dei soggetti membri della famiglia in senso previdenziale)". Considerato in diritto 1.1 - Il trattamento di quiescenza per i dipendenti statali,

allorché non siano stati raggiunti i minimi di servizio

prestabiliti, si concretizza nella liquidazione di una indennità,

cioè di una certa somma per una sola volta.

L'indennità è reversibile limitatamente al coniuge superstite e

agli orfani minorenni, così differenziandosi dal trattamento di

pensione esteso, alle condizioni di legge, agli orfani maggiorenni

ovvero, in mancanza d'altri aventi diritto, ai genitori inabili già

a carico del dipendente, come pure ai fratelli e sorelle di questi.

1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità della

mancata estensione nei confronti dei genitori, ravvisando contrasto -

una volta che ai trattamenti di quiescenza va riconosciuta una

connotazione retributiva differita - con gli artt. 3 e 36 Cost.

2. - La questione non è fondata.

In ordine alla fattispecie odierna si è qui sopra posto in

rilievo come i soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'una

tantum restino circoscritti al coniuge superstite e ai figli minori,

non disponendo la normativa neppure a favore degli orfani

maggiorenni, quando inabili e nullatenenti, i quali - ai fini di

pensione - precedono, escludendoli, gli ascendenti.

Ed è da soggiungere che le quote di riparto fra comuni aventi

titolo ai due trattamenti (coniuge e figli minori) sono diverse nella

liquidazione di indennità rispetto alla pensione.

Può così evincersi che il legislatore - lungi dal limitarsi ad

una mera (arbitraria, secondo i remittenti) esclusione nei confronti

di una sola categoria di soggetti - ha posto in essere, all'incontro,

una disciplina compiutamente articolata ed omogenea nell'ambito

dell'una tantum, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare

tipica. Il sistema delineato, d'altronde, risulta comunque collegato

in apice, per quel che concerne cioè il lavoratore, ai trattamenti

pensionistici propri, essendo prevista la costituzione, se pure in

altra sede previdenziale (INPS), di un'apposita posizione

assicurativa: art. 124 e seguenti del testo unico 29 dicembre 1973 n.

1092.

Conclusivamente, non emergono valide ragioni di contrasto con i

denunciati parametri (supra 1,2); e quanto all'art. 38 Cost.,

apoditticamente enunciato solo nel dispositivo dell'ordinanza di

rimessione, è appena il caso di rilevare, per quel che qui

interessa, come i principi ivi enunciati non confliggono di per sé

con una disciplina adeguatrice alle particolarità specifiche delle

situazioni considerate (sent. n. 120 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata

dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli

artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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