Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1977 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dalla Corte dei conti -

Sezione III pensioni - sul ricorso di Loreti Mario, iscritta al n. 335

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;

2) ordinanza emessa il 4 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione

IV pensioni - sul ricorso di D'Angeli Antonio contro il Ministero della

difesa, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 4 marzo 1975, nel giudizio concernente il

ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio

avverso il decreto 1 ottobre 1960, n. 999, con il quale il Ministro per

la difesa aveva negato l'attribuzione dell'indennità "una tantum" per

malattia contratta in servizio, essendo il D'Angelo già titolare di

pensione di riposo, la Corte dei conti (Sezione IV pensioni militari)

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, ripetendo il contenuto degli

artt. 6 e 7 del d.lgt. del 1917, esclude appunto il diritto alla

indennità predetta nel caso di godimento di pensione di riposo, e, ai

sensi dell'art. 256 dello stesso d.P.R., n. 1092, quanto sopra deve

essere applicato dal giudice anche ai casi in corso di trattazione,

come nel caso.

La Corte dei conti osserva che l'indennità "una tantum" e la

pensione (privilegiata) concreterebbero ambedue un risarcimento del

danno, differenziato solo nella misura ma non nella finalità, a favore

di soggetti vincolati con l'Amministrazione da rapporto d'impiego o di

servizio. Tuttavia, mentre, secondo l'art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092, per le infermità previste dalla tabella A allegata alla legge

18 marzo 1968, n. 313, (applicabile alle pensioni privilegiate

ordinarie per l'art. 67 stesso) il soggetto che ha già diritto a

pensione di riposo ed a cui venga altresì riconosciuto diritto al

trattamento privilegiato consegue una maggiorazione della pensione

stessa pari ad un decimo del suo importo, secondo la norma impugnata,

nel caso di infermità previste nella tabella B allegata alla detta

legge del 1968, invece, il diritto a pensione di riposo esclude la

corresponsione dell'indennità "una tantum", prevista per le infermità

stesse dipendenti da fatti di servizio. Con ciò si concreterebbe una

disparità di trattamento non sorretta da condizioni particolari che la

giustifichino razionalmente, ed in contrasto quindi con il principio di

eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Questione analoga è stata sollevata con altra ordinanza emessa

dalla Corte dei conti il 2 ottobre 1974 sul ricorso di Loreti Mario, ma

pervenuta successivamente a quella sopra menzionata, solo il 16 aprile

1976, concernente una fattispecie in cui era parimenti da escludere la

corresponsione dell'indennità "una tantum" per infermità ascritta

alla tabella B sopra indicata, essendo il Loreti già cessato dal

servizio a decorrere dal 1 dicembre 1960 con diritto a pensione di

riposo.

In questo caso la Corte dei conti lamenta la violazione del

principio di eguaglianza per la pretesa irrazionale uniformità di

trattamento che l'art. 69 impugnato disporrebbe nei riguardi tanto del

militare che va in pensione di riposo in normali condizioni di salute

quanto di quello che consegue la medesima pensione con eguale

anzianità ma, a differenza del primo, è anche affetto da infermità

dipendente da causa di servizio ascrivibile alla tabella B sopra

richiamata.

La Corte dei conti, inoltre, prospetta il contrasto della norma

impugnata col principio della tutela previdenziale spettante al

lavoratore (art. 38 Cost.) giacché per effetto della disciplina

limitativa in esame, lo Stato non assicurerebbe alcun mezzo adeguato

alle maggiori esigenze del militare che abbia contratto un'infermità

per cause di servizio.

Non vi è stata costituzione di parti e la causa è stata assegnata

in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 legge 11 marzo 1953, n.

87. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in narrativa concernono, sotto profili in

parte diversi, la stessa questione: per cui ne va disposta la

riunione, onde dar luogo a contestuale giudizio.

2. - Nelle due ordinanze viene anzitutto prospettato il contrasto

della norma impugnata con il principio di uguaglianza sancito dall'art.

3 della Costituzione, sotto due distinti profili. Con la prima

ordinanza (n. 614 del 1975), si lamenta che il comune fine risarcitorio

della pensione privilegiata e dell'indennità una tantum,

rispettivamente corrisposte a seconda che l'infermità contratta

dall'avente diritto figuri elencata nella tabella A o B della legge 18

marzo 1968, n. 313, renderebbe irrazionalmente discriminatoria

l'esclusione della indennità una tantum a favore dei militari che, pur

avendo riportato infermità classificate fra quelle della tabella B,

abbiano peraltro già diritto alla pensione di riposo, e sarebbero

così assoggettati ad un trattamento ingiustificatamente deteriore

rispetto a coloro che, affetti invece da infermità classificate nella

tabella A, ed egualmente aventi diritto a pensione di riposo,

vedrebbero, al contrario, in qualche modo considerata la loro malattia

con la prevista maggiorazione della pensione stessa.

Con la seconda ordinanza (n. 335 del 1976), si censura la

ingiustificata diversità di trattamento che, per effetto della

descritta situazione, verrebbe a crearsi a danno dei militari che,

collocati in pensione di riposo con una determinata anzianità ed

essendo anche affetti da infermità per causa di servizio classificata

nella tabella B, vedrebbero il loro trattamento di quiescenza

equiparato a quello attribuito ai militari collocati a riposo con

eguale anzianità, ma non affetti da alcuna infermità.

3. - Per quanto riguarda il primo profilo, deve osservarsi che,

anche indipendentemente dallo specifico fine risarcitorio del

trattamento pensionistico privilegiato cui fa riferimento il giudice a

quo, ed a proposito del quale esiste una problematica di cui dottrina e

giurisprudenza si sono occupate, è certo che, a mente dell'art. 67

della legge 29 dicembre 1973, n. 1092, è previsto un trattamento

economico di quiescenza più elevato rispetto a quello normale di

riposo già acquisito dall'interessato, nel caso in cui egli risulti

affetto da un'infermità, contratta per causa di servizio, elencata

nella tabella A. Nel caso, invece, che egli sia affetto soltanto da

infermità compresa nella tabella B, e a parità delle altre condizioni

soggettive, in applicazione della norma impugnata, non gli viene

riconosciuto nessun vantaggio economico. In altri termini, in base alle

norme menzionate, il soggetto, già avente diritto a pensione di

riposo, non consegue nessun beneficio economico ulteriore, nel caso in

cui risulti affetto da determinate infermità, e consegue, invece, una

maggiorazione dell'importo della pensione di riposo spettantegli, ove

risulti affetto da altre infermità. La differenza esistente fra le

infermità elencate nelle due ricordate tabelle, peraltro, investe

sostanzialmente soltanto la gravità delle stesse, cioè la loro

incidenza rispetto alle condizioni del soggetto che ne è affetto, ma

non riguarda in alcun modo altre differenze di natura ontologica,

trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della persona del

pubblico dipendente, ed insorte in tutti i casi in dipendenza di fatti

di servizio. Ne consegue il riconoscimento che trattasi di situazioni

sostanzialmente rese omogenee dal comune elemento della sussistenza di

condizioni patologiche soggettive collegate all'attività di servizio,

situazioni cui il legislatore ha, tuttavia, attribuito trattamenti

diversi. E mentre il legislatore stesso ha riconosciuto l'esigenza di

principio di attribuire un corrispettivo economico collegato

all'esistenza delle infermità elencate tanto nella tabella A che nella

B, prevedendo i due trattamenti correlativi, differenziati solo nel

modo di corresponsione, (cioè appunto la pensione maggiorata e

l'indennità una tantum) il caso in esame si sottrae invece

all'osservanza del principio suddetto senza che sia identificabile

alcuna razionale giustificazione al riguardo.

Non meno fondato appare poi il secondo profilo di illegittimità

prospettato dalla Corte dei conti, poiché esso si traduce nella

denunzia di un'irrazionale parificazione tra situazioni diverse, come

appunto quelle dei militari che avendo maturato eguale diritto a

pensione di riposo, conseguano il solo trattamento normale,

indipendentemente dal fatto che siano riconosciuti o meno affetti da

infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La diversità è,

invero, consacrata dallo stesso ordinamento positivo, che, come si è

detto, ha accolto il principio del particolare riconoscimento economico

nel senso sopra ricordato, mentre l'esclusione censurata non può,

d'altra parte, essere ragionevolmente giustificata per il fatto che

colpisce solo i soggetti affetti da infermità di cui alla tabella B,

giacché, come si è detto, queste seconde infermità non sono

caratterizzate da aspetti di tale peculiarità da giustificare il

trattamento discriminatorio che ad esse invece il legislatore ha

assegnato.

4. - Data la portata della decisione sopra motivata, resta

assorbito l'esame della questione sotto il profilo dell'art. 38 della

Costituzione prospettato a rincalzo dalla seconda delle ordinanze di

rimessione.

5. - In conclusione, va riconosciuta l'esistenza di validi motivi

per accogliere la censura sotto il profilo dell'art. 3 della

Costituzione: ciò mediante l'eliminazione dal contesto dell'articolo

impugnato dell'inciso "purché non spetti la pensione normale" che, nel

sistema, costituisce una non giustificabile eccezione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n, 1092,

(testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), limitatamente all'inciso "purché non

gli spetti la pensione normale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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