Art. 1890 c.o.m. — Indennità per una volta tanto al personale militare

[1]Al militare che ha contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto ai sensi degli articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1890 · fonte del testo

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