Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", promosso con ordinanza

emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti - sezione di controllo

per la Regione Siciliana, nel procedimento di controllo della

liquidazione della pensione in favore di Martuscelli Salvatore,

iscritta al n. 1138 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione di controllo per la

Regione Siciliana, nel corso di un procedimento di controllo della

liquidazione della pensione di anzianità ad un appuntato della

Guardia di finanza, collocato a riposo dopo 29 anni di servizio, con

ordinanza emessa il 14 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi

correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", "nella

parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall'art. 54,

comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che

le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con riguardo

a quelle anzianità che danno luogo ad una percentuale di pensione

superiore a quella che nel sistema generale è collegata

all'anzianità di trentacinque anni";

che la rimettente rileva come tali penalizzazioni operino, per

espressa disposizione di legge, con riferimento ad anzianità di

servizio inferiori a trentacinque anni, per cui, nel silenzio della

legge, il travaso di tale sistema generale nelle normative di settore

- che, per determinate categorie di dipendenti, quali il personale

militare, prevedono il raggiungimento della misura massima di

pensione al compimento non dei quarant'anni di servizio, bensì di

soli trent'anni - non può essere effettuato seguendo il criterio

precisato dalla circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1994,

n. 19, secondo la quale, mentre rispetto ad anzianità di servizio di

30 anni, "non trova applicazione la riduzione di cui al comma

sedicesimo", per contro, "con anzianità inferiore a trent'anni la

operatività della tabella "A", per ovvie ragioni equitative, va in

via interpretativa stabilita (...) prendendo in considerazione il

numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito

contributivo di trent'anni";

che peraltro, secondo la rimettente, se è frutto di ragionevole

ponderazione, dato il diverso tipo di attività, l'individuazione di

identiche percentuali pensionistiche (80%) riferite a differenti

anzianità di servizio, risulta viceversa "alquanto riduttiva" e

generatrice di una disparità di trattamento la limitazione, in danno

del personale militare, della non operatività del sistema delle

penalizzazioni alla sola anzianità di trent'anni;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per la manifesta

infondatezza della sollevata questione.

Considerato, preliminarmente ad ogni altro possibile rilievo, che

dal tenore stesso della prospettazione si palesa la natura meramente

interpretativa della questione (v. ordinanza n. 258 del 1997), in

modo evidente sollevata onde ottenere da questa Corte la soluzione di

un problema ermeneutico, attinente a un diritto soggettivo del

pensionato, oltretutto suscettibile di essere ulteriormente accertato

in via giurisdizionale;

che, infatti, i dubbi di costituzionalità vengono riferiti ai

criteri di applicazione delle riduzioni percentuali in danno del

personale militare, dettati - nel silenzio della legge applicabile -

da una semplice circolare ministeriale e criticati perché non

coerenti col complessivo sistema pensionistico così come ricostruito

dalla stessa rimettente, la quale però non ne trae le doverose

conclusioni sul piano applicativo della denunciata normativa, della

quale purtuttavia propone una interpretazione logico-sistematica;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e

dell'annessa tabella "A", sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la

Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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