Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Testo vigente dal 9 maggio 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;283~art1 · fonte del testo

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