Nei riguardi dei sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art43 · fonte del testo

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