Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo e

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9

marzo 1977 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Coppa Giuseppa, iscritta al n. 197 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 172 dell'anno 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vedova di un pubblico

dipendente a causa della mancata valutazione, ai fini della pensione di

riversibilità, del servizio ultraventennale prestato (in reparti non

mobilitati) dal coniuge defunto quale milite della m.v.s.n., la Corte

dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, primo e terzo comma,

in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Nell'ordinanza di

rimessione si osserva che detto art. 37 stabilisce, al primo comma, che

il servizio permanente e gli altri servizi effettivamente resi nella

disciolta m.v.s.n. sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. A, della

legge 20 marzo 1954, n. 72. Per effetto di tale norma e del rinvio da

essa disposto agli artt. 1, 2 e 3 precedenti, il servizio prestato

dagli ufficiali in servizio permanente effettivo e dai sottufficiali in

s.p.e. della Milizia, in possesso di particolari requisiti, è

dichiarato utile ai fini del trattamento di quiescenza; in particolare,

è previsto il conferimento della pensione per gli ufficiali e

sottufficiali predetti che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio

pensionabile, ovvero l'attribuzione di una indennità una tantum ove

non abbiano raggiunto la indicata anzianità di servizio.

Il terzo comma del precisato art. 37 Testo Unico, stabilisce, poi,

che i servizi prestati in qualità di ufficiale, sottufficiale o

militare di truppa della Milizia sono valutabili se resi presso reparti

mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure

parziale.

La Corte dei conti osserva anzitutto che in tal modo si pone in

essere un'ingiustificata differenza di trattamento, ai fini

pensionistici, tra ufficiali e sottufficiali da una parte, e militari e

graduati dall'altra, giacché mentre è previsto il conferimento della

pensione agli ufficiali in s.p.e. della Milizia che abbiano compiuto 20

anni di servizio, analoga disposizione non si rinviene per i graduati e

militari di truppa, ancorché siano anch'essi in s.p.e. e in possesso

della medesima anzianità di servizio. Disparità del tutto

ingiustificato tra soggetti appartenenti alla stessa istituzione, nei

confronti dei quali unico elemento discriminante, ai fini di pensione,

è il possesso del grado (ufficiale o sottufficiale) che assume valore

preminente rispetto all'elemento fondamentale (comune anche ai graduati

e militari di truppa) che è rappresentato dalla medesima natura del

servizio espletato ("permanente") e dalla medesima durata (ventennale)

di esso.

Sarebbero, inoltre, violati i principi di cui agli artt. 36 e 38

della Costituzione, perché il servizio reso dai graduati e militari di

truppa non sarebbe convenientemente valutato, atteso che il trattamento

di quiescenza (che dovrebbe rappresentarne la retribuzione differita)

è corrisposto non in misura proporzionata alla qualità e quantità

del servizio prestato, ma solo nella misura minima costituita dalla

indennità di cessazione; non solo, ma sarebbe precluso ai suddetti

soggetti il conseguimento di adeguati mezzi di sostentamento in sede di

trattamento di quiescenza.

2. - Sotto altro profilo, poi, il terzo comma dell'art. 37

impugnato violerebbe l'art. 3 della Costituzione, giacché mentre in

via generale tutti i servizi resi allo Stato sono valutabili ai fini

pensionistici ed il servizio militare in particolare è computabile ex

se dalla data di assunzione a quella di cessazione (art. 8 del testo

unico citato), il servizio reso nella Milizia è valutabile solo se

prestato in reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di

mobilitazione sia pure parziale, cioè in circostanze eccezionali. Il

che non sarebbe giustificato dalla particolare natura della m.v.s.n. la

quale, nata come organizzazione armata a sostegno del fascismo, fu poi

inquadrata nelle FF.AA. (r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292) e costituita

con elementi provenienti, per la maggior parte, dagli ufficiali in

congedo dell'esercito che, all'atto della incorporazione, conservavano

il grado e la anzianità assoluta conseguiti nella F.A. di provenienza

e non potevano conseguire la nomina ad ufficiale se non in possesso

degli stessi requisiti previsti per la nomina ad ufficiale delle FF.AA.

Si trattava, infatti, di un corpo armato regolare che, a compiti

istituzionali suoi tipici ("conservare inquadrati i cittadini per la

difesa degli interessi nazionali"), univa funzioni proprie delle FF.

AA. e dell'Esercito in particolare e compiti (mantenimento dell'ordine

pubblico) più propriamente tipici delle forze di polizia (gli

appartenenti alla Milizia rivestivano la qualifica di ufficiali od

agenti di polizia giudiziaria): attribuzioni, talune, come quelle dei

corpi speciali (Milizia confinaria, stradale, forestale, ecc.) già in

parte deferite o successivamente trasferite ai corpi armati dello

Stato.

Né, quali elementi discriminanti, rispetto all'ordinario servizio

militare, secondo la Corte dei conti, possono essere invocati quello

della "volontarietà" del servizio - poiché l'arruolamento volontario

è tipico delle forze di polizia - ovvero quello della diretta

dipendenza dal Capo del Governo, perché la soggezione ad autorità

diversa da quella militare è riscontrabile nei corpi armati dello

Stato pur dopo il loro inserimento nelle FF.AA. Ne deriverebbe che

l'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pone in essere, in

tema di valutazione del servizio militare ai fini pensionistici, una

irrazionale discriminazione tra dipendenti nelle medesime condizioni

soggettive (appartenenti alle FF.AA.) ed oggettive (identico servizio

militare ordinario e di guerra).

3. - Ancora sotto altro profilo, infine, l'art. 37, primo comma,

del d.P.R. n. 1092 del 1973 sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.

(oltre che con gli artt. 36 e 38 Cost.) in quanto, se è da affermarsi

l'equiparazione tra servizi resi nella Milizia e nelle FF.AA.,

illegittima sarebbe la disparità di trattamento da esso posta in

essere per la diversa anzianità di servizio richiesta, ai fini di

quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali della Milizia (20 anni)

rispetto a quella richiesta agli ufficiali e sottufficiali delle FF.AA.

(15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo) e a maggior

ragione, per la diversa condizione riservata ai graduati e militari di

truppa della Milizia (che non conseguono la pensione neppure dopo un

servizio ventennale) rispetto alla situazione riservata ai militari di

truppa delle FF.AA. (che non solo conseguono la pensione ma che ne

maturano altresl' il diritto nel più breve termine ora indicato).

4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate.

Secondo l'Avvocatura dello Stato le differenze di trattamento

evidenziate dall'ordinanza di rimessione sarebbero del tutto

giustificate. Infatti, a norma del r.d. n. 31 del 1923, l'appartenenza

alla Milizia era volontaria e gratuita; a differenza che per una parte

degli ufficiali, con gli altri appartenenti al corpo non si instaurava

alcun rapporto organico con lo Stato (r.d.l. n. 832 del 1923) avendo i

militi - tra l'altro - altre ordinarie occupazioni nella vita civile

(artt. 27-31) ed essendo soggetti solo a "chiamate" in relazione a

singole esigenze. Pertanto, solo in caso di mobilitazione i reparti

della Milizia erano equiparabili alle altre FF.AA. delle quali, in tal

caso, venivano a far parte integrante. Inoltre, con r.d.l.n. 967 del

1923, furono stabilite le indennità per il personale della milizia,

ribadendosi che "agli ufficiali, ai graduati e ai militi di truppa che

non prestano servizio permanente, non compete alcuna annuale indennità

o paga giornaliera" (art. 6). Anche il r.d.l. n. 1292 del 1924,

approvando il nuovo regolamento della milizia, distinse tra ufficiali e

militi da considerarsi permanentemente in servizio e tutti gli altri,

da considerarsi normalmente in congedo (art. 4) e retribuiti solo nei

giorni di chiamata.

In armonia con la peculiare struttura organizzativa della milizia

fu costituita una opera di previdenza sociale a favore dei suoi

componenti.

Con r.d. 15 luglio 1938, n. 1282 l'opera fu divisa in due gestioni

autonome: la "sezione per assegni vitalizi" con la nuova finalità di

"assicurare agli ufficiali in s.p.e. ed alle loro famiglie un

trattamento vitalizio o temporaneo di quiescenza" e la "sezione per

indennità e sussidi" con gli scopi già definiti nel precedente

statuto.

Dall'esame di tale r.d. (modificato in parte dal r.d. 19 maggio

1939, n. 785), è dato cogliere alcuni aspetti peculiari delle

provvidenze previdenziali ed assistenziali, stabilite a favore degli

appartenenti alla milizia, i quali corrispondono alla singolarità

strutturale del rapporto: la previsione di un assegno vitalizio, che si

assimila chiaramente alla pensione per i soli ufficiali in s.p.e. (e

per gli impiegati civili aventi con la milizia un rapporto di lavoro di

identica natura); l'esclusione di esso per gli ufficiali non in s.p.e.

e per i militari di truppa, per la occasionalità e gratuità delle

loro prestazioni.

Per i graduati e militari di truppa che prestavano servizio

permanente ed avevano diritto ad una paga giornaliera, era prevista

solo un'indennità di buonuscita (art. 2, lett. f, r.d. n. 62 del

1931): il che avrebbe una giustificazione sia nella discontinuità del

servizio (paga giornaliera) sia nel fatto che gli ufficiali ed il

personale civile in s.p.e. erano tenuti a corrispondere mensilmente,

mediante ritenuta sulle indennità, un contributo alla "sezione per

assegni vitalizi" (art. 6, lett. e, del r.d. n. 1282 del 1938), mentre

i graduati e militari di truppa beneficiavano unicamente dei mezzi,

costituiti da entrate varie, posti a disposizione dell'Opera (art. 3

del cit. r.d. n. 62 del 1931) e precisamente della "sezione per

indennità e sussidi".

Ne deriverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, che non sarebbe

configurabile una disparità di trattamento per la diversità del

rapporto degli uni e degli altri. Né esisterebbe disparità di

trattamento tra gli appartenenti alla m.v.s.n. e gli appartenenti alle

altre forze armate, dal momento che la milizia, pur facendo parte delle

forze armate per dichiarazione legislativa, aveva finalità e modalità

di impiego, struttura ed organizzazione, che per la loro peculiarità,

non potevano porla sullo stesso piano delle forze armate.

Pertanto, razionalmente, l'art. 37 della l. n. 1092 del 1973 ai

commi primo e terzo contemplerebbe due distinte ipotesi, cui fanno

riscontro le rispettive posizioni degli ex appartenenti alla m.v.s.n.:

il primo comma prenderebbe in considerazione la situazione di

normalità dell'attività della milizia, con rinvio, per la

valutabilità del servizio, alla normativa prevista nell'art. 4, lett.

a, della legge n. 72 del 1954; il terzo comma prenderebbe in esame,

invece, la situazione eccezionale della prestazione del servizio presso

reparti mobilitati. E poiché la mobilitazione implica un'attività di

servizio continuativo a tempo pieno, ciò ne spiegherebbe la

valutabilità ai fini del trattamento pensionistico, nonché la

estensione della valutabilità a tutti gli appartenenti alla milizia,

senza distinzione di grado e qualifiche, perché tutti, al contrario di

quanto avveniva in tempi di attività normale, erano soggetti ai

medesimi doveri scaturenti dalla mobilitazione. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale, chiamata a

decidere il ricorso con cui tale Coppa Giuseppa, vedova dell'usciere

Salvato Alberto e titolare di pensione di reversibilità per sé e per

un figlio, sostenendo che il defunto marito aveva prestato servizio per

un ventennio (1923-1943) nella milizia volontaria per la sicurezza

nazionale (m.v.s.n.), lamentava la mancata valutazione di tale servizio

nel computo pensionistico, ha impugnato dinanzi a questa Corte l'art.

37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

("approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

2. - Il primo comma dell'impugnato art. 37 dispone che "il servizio

permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella

disciolta milizia... sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. a),

della legge 20 marzo 1954, n. 72", il quale a sua volta dispone che il

servizio permanente effettivo (s.p.e.) e gli altri servizi

effettivamente prestati nella disciolta milizia sono utili ai fini del

diritto al trattamento di quiescenza, "sempre che valutabili ai sensi

delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di

previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia". E nelle

norme statutarie cui si fa rinvio - precisamente, nell'art. 7, primo

comma, del r.d. 15 luglio 1938, n. 1282 ("approvazione del nuovo

statuto della sezione per assegni vitalizi dell'Opera di previdenza

della m.v.s.n.", che peraltro ha natura regolamentare) - è disposto

che "l'iscrizione alla sezione per assegni vitalizi è obbligatoria..."

ed "ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da parte

dell'interessato".

Il terzo comma del medesimo articolo, infine, dispone per suo conto

che "i servizi... prestati da militari delle forze armate dello Stato

in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della

milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in

tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in

operazioni di grande polizia coloniale".

3. - Prima di passare all'esame della questione, occorre integrare

la prospettazione della vicenda con le tre seguenti precisazioni: il

Salvato prestò servizio nella disciolta milizia sempre in qualità di

semplice militare di truppa; egli transitò nel servizio permanente

effettivo (s.p.e.) il 24 luglio 1928, rimanendo in tale posizione sino

all'8 settembre 1943, cioè per 15 anni; il reparto cui apparteneva non

venne mai mobilitato. Ma occorre altresl' precisare, per quanto attiene

alla normativa disciplinante la materia: che gli artt. 37, primo comma,

d.P.R. n. 1092 del 1973, 2 ss. legge n. 72 del 1954 e 7 r.d. n. 1282

del 1938 si riferiscono al diritto al trattamento di pensione degli

ufficiali, del personale civile assimilato e dei sottufficiali; che il

menzionato art. 2 legge n. 72 del 1954 e l'art. 1 regio decreto legge

27 gennaio 1944, n. 102, prescrivono - ma sempre per i soli ufficiali

della disciolta m.v.s.n. - almeno 20 anni di s.p.e. per l'acquisizione

del diritto al trattamento di pensione; che l'art. 3 del suddetto

r.d.l. n. 102 del 1944 riconosce "ai graduati e militari di truppa in

s.p.e. della m.v.s.n.", non già il diritto di trattamento di

quiescenza, ma ad "una indennità, una volta tanto, pari ad una

mensilità di paga per ogni anno intero di servizio".

Ora, con l'ordinanza in esame si chiede a questa Corte di voler

dichiarare: a) che ai militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n.

spetta il trattamento di quiescenza, Così equiparandoli agli ufficiali

e sottufficiali; b) che per gli appartenenti alla m.v.s.n. è bastevole

il compimento di 15 anni (anziché 20) di s.p.e. per acquisire il

diritto al trattamento di pensione, Così equiparandoli agli

appartenenti alle forze armate dello Stato; c) che i servizi prestati

nella m.v.s.n. sono valutabili ai fini del diritto al trattamento di

pensione, ancorché non resi presso reparti mobilitati nelle ipotesi

previste dal terzo comma dell'impugnato art. 37, Così equiparando i

militari della m.v.s.n. a quelli degli altri corpi delle forze armate

dello Stato.

4. - La questione non può dirsi fondata.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte dei conti - ed

indipendentemente dalla considerazione che il giudice a quo ha omesso

di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che

concede a graduati e militari di truppa della m.v.s.n. un'indennità in

luogo della pensione la negazione a questi del diritto al trattamento

di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto agli ufficiali e

sottufficiali della stessa m.v.s.n., benché dichiarati, sia gli uni,

sia gli altri, in s.p.e., non appaiono ingiustificato. A sensi,

infatti, dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli

ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a

quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad

una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio"

(art. 9 r.d. n. 1282 del 1938). Gli altri, sia ufficiali, sia militi,

prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni

in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso r.d.l.), sicché il

loro rapporto con la milizia era meramente ocasionale, nonostante la

denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta

disponibilità ad ogni convocazione. Ne è controprova la

considerazione che il diritto al trattamento di pensione è stato

riconosciuto agli appartenenti alle specialità della milizia, in

quanto risultavano in realtà alle dipendenze delle amministrazioni cui

erano addetti con rapporto di carattere continuativo, dovendosi

convenire con l'Avvocatura dello Stato, quando rileva a riguardo degli

appartenenti alle specialità che il collegamento fra queste e la

m.v.s.n. "appariva chiaramente artificioso".

Deve pertanto escludersi che il diverso trattamento, ai fini del

diritto alla pensione, tra ufficiali e militari di truppa della

disciolta m.v.s.n. sia irrazionale. Deve altresl' escludersi che nella

specie si configuri la violazione dell'art. 36 Cost., stante

l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il defunto militare e la

m.v.s.n. In quanto, infine, all'invocato art. 38 Cost., non è dato

comprendere, mancando qualsiasi motivazione, come di esso si potrebbe

fare applicazione nella vicenda esaminata.

La conclusione secondo cui i militari di truppa della disciolta

m.v.s.n. non hanno diritto al trattamento di pensione rende superfluo

l'esame delle altre censure prospettate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -

sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 37, primo e terzo

comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari