Art. 217 — Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e' valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni. Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art217 · fonte del testo

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